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dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso
l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi
all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in
lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni
previste dalle discipline di settore»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei
lavoratori e' considerato personale di cantiere anche quello
direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e
nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto il
seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli
esoneri, i criteri e le modalita' per la loro concessione e sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»;
d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 3, nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della
attivazione degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,
i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A
decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di
cui al comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e' abrogato il
comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del medesimo Ministero gia' impegnate per
le medesime finalita'.
30. All'articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le parole: «per un periodo non inferiore a
sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non
inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo
periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b)».