Pagina 632 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno
della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un
periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore
dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni,
anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione
in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni
goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennita'
giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della
retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di
astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100 per
cento della retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei
giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni
prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera,
valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente
articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'
di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla
madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita',
per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale
di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore
di lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti
delle risorse di cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo delle misure
sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24, lettera
b), tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma 24, lettera b), e per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato
fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficio
previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: ŤAgli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i