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alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso
le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la veridicita' della
data e la autenticita' della manifestazione di volonta' della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo dei
sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui
al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il
lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero
all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non
effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad
altro domicilio formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono sovrapporsi
con il periodo di preavviso, la lavoratrice o il lavoratore ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. La
revoca puo' essere comunicata in forma scritta. Il contratto di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad avere corso
normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata svolta, il prestatore non matura alcun
diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione
di ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso connesse e
l'obbligo in capo al lavoratore di restituire tutto quanto
eventualmente percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17 ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18, il datore di lavoro non
provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di trenta giorni
dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore
al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del
rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.