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riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore
mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia
preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di
professionalita' sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori
sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita' produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori
che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione
si applica anche all'utilizzatore.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di
lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa
licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse
non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e'
sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di
dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre
anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del
minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia
delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata