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anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto
di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma 1, il
datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS,
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a seguito della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di
lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al comma 1 il
datore di lavoro e' obbligato a versare mensilmente all'INPS la
provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In
ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui al presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a notificare un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica senza
l'avvenuto pagamento l'INPS procede alla escussione della
fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita' previste per il pagamento delle pensioni. L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della relativa contribuzione
figurativa.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato
anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di eta' non
inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,
per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei
contributi a carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e' trasformato a
tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al
diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui
al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di
assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel
rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei
fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui
all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi
all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma
9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2
e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi
di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i
seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel
caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla