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richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi
al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario,
ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del
termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica
dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura
del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479,
purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli
importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel
periodo di sospensione stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e
degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri
finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di
riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al
netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi,
intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al
beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti
di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi
di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48
del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di
accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4
Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro
che impieghino mediamente piu' di quindici dipendenti e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti,
ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma 1 debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o