Pagina 627 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

34
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e
contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 30
giugno 2013.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina
l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del
relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste
dalla presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle norme previste dalla
presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati entro il 30 giugno 2013 dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale nel settore del trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c) articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa
di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai
mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie
garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di
nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di
surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche'
tali misure non determinino complessivamente una sospensione
dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere