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provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla
prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto
dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo' altresi'
essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle
prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma
4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4
provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti designati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero
complessivamente non superiore a dieci, nonche' da due funzionari,
con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato
sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle
organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal
comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto
del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo
il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme dalla presente legge con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro