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situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di
previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, e'
previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale,
calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista
dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore
all'1,5 per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera
b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo
straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura
degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli
sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo
di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza
di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19
sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie
ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di
presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione
a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'
recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di
aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il
comitato amministratore di cui al comma 35 ha facolta' di proporre
modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura
dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in
corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate
le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della
proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione
all'attivita' di cui al comma 29, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza
di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS e' tenuto a
non erogare le prestazioni in eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano almeno la prestazione di
un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, di
durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente
lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
ordinaria o straordinaria.
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti
tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate,
rispetto a quanto garantito dall'ASpI;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti
nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19