Pagina 624 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

31
onorabilita' dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi;
criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la
determinazione di standard e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
l'indennita' di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e'
riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o
occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento
integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennita'
stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a
carico dei fondi di solidarieta' di cui al comma 4 del presente
articolo. La durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento e'
riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei
confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti
di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non
siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti
all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del
comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarieta' residuale,
cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i contributi
dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo
quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione
di cui al comma 31, per una durata non superiore a un ottavo delle
ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un
comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e
composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, nonche' da due funzionari, con
qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato
sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle
organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato e' gratuita e
non da' diritto ad alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote
di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e
lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo,
in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia per la