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c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4
possono essere istituiti, con le medesime modalita' di cui al comma
4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti
dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese
nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e
seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli accordi e
contratti collettivi con le modalita' di cui al comma 4 possono
prevedere che il fondo di solidarieta' sia finanziato, a decorrere
dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello
0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere
che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale
fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai
sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il
gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle
relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in
riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze
dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13,
prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela
reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche
delle attivita' produttive interessate.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e i contratti
collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita'
del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della
gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di solidarieta'
quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo
interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai fondi di cui
al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in
chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto
di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono
dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalita' e