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delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e
alle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali
ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo
contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un
sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i
lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di
solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in
materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai
lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di
riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi
cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5 possono essere
apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le
modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la
misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui al comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli
accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con
riferimento al settore di attivita', alla natura giuridica dei datori
di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il
superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla
media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita' giuridica e
costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4
sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di
contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e' obbligatoria per
tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano
mediamente piu' di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi
obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale
per l'impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;