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sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole:
«programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma
di riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento
collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in
mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla
seguente: «licenziare».
Art. 3
Tutele in costanza di rapporto di lavoro
1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia
di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi
obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di
dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di
dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e'
riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria,
comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni
per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che
coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive,
durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di
ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate
effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero
delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente
comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia,