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21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma
64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura
dei trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle
risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo di cui alle tabelle B e
C dell'allegato 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si applicano ai lavoratori iscritti alla gestione autonoma
coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le aliquote di
finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2 per
cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990,
n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
70. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e' abrogato.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono
sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento
collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono