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in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita'
illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione
accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare,
una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa
presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla
normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i
presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati,
entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente
titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al
soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei
relativi rapporti l'elenco dei soggetti gia' condannati con sentenza
passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al
medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora
nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere
irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o
previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai
commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la
solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso il regime
delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla
presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti
dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del
Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti
delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro 700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla
concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione
di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma