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Sentenza della Corte Costituzionale, 18 aprile 2007, n. 158
"Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Franco BILE (Presidente), Giovanni Maria FLICK, Francesco, AMIRANTE, Ugo DE SIERVO
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso, QUARANTA,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, GaetanoSILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53
), promosso con
ordinanza del 10 luglio 2006 dal Tribunale di Cuneo sul ricorso proposto da I.C. contro il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, iscritta al n. 544 del registro ordinanze 2006 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2006.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle. Ritenuto in
fatto 1.- Il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 10 luglio 2006,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'
art. 42
, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), "nella parte in cui non prevede il diritto del
coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato".
1.1.- Il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che oggetto del giudizio a quo è una
controversia di lavoro promossa da un dipendente di un istituto di istruzione superiore, con
contratto a tempo determinato, nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, per ottenere il riconoscimento del diritto al congedo straordinario retribuito previsto dall'
art.
42
, comma 5, del
d.lgs. n. 151 del 2001
, motivato dalla necessità di assistere la moglie in situazione
di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Riferisce, in
particolare, il rimettente che la domanda di congedo in questione è stata respinta
dall'amministrazione dell'istituto ove il ricorrente presta servizio, sulla considerazione che il citato
art. 42, comma 5, non include il coniuge del disabile nel novero degli aventi diritto a tale tipo di
beneficio. E ciò, nonostante che, nel caso di specie, il ricorrente risulti essere l'unico soggetto in
grado di assistere la moglie posto che del nucleo familiare fanno parte due figlie minori e che la
famiglia di origine della donna non risulta in grado di prestarle alcun tipo di assistenza, essendo il
padre deceduto, la madre invalida al 74 per cento, e l'unica sorella non convivente impegnata ad
attendere alle incombenze della propria famiglia.
2.- In punto di diritto, il giudice a quo osserva che la ratio legis del congedo straordinario retribuito
e coperto da contribuzione figurativa non risiederebbe nella sola tutela della maternità e della