"
La norma censurata (…) esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario
retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli
obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare
dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai
componenti della famiglia di origine
."
Viene quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 42, nella parte in cui non prevede
la concessione dei congedi retribuiti anche al coniuge della persona con handicap grave.
E’ assai evidente che si tratta di una sentenza che tratta un aspetto di grande impatto: la concessione
del congedo al coniuge lavoratore di una persona con handicap grave.