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53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in un'unica soluzione
se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o
inferiori a 1.000 euro se superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del
trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che
hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il
requisito di cui alla lettera e) del comma 51, relativo alle
mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro a tre mesi; b)
l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e' elevato dal 5 per
cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al
comma 51 sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per
ciascuno dei predetti anni e al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Nel corso del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, con
particolare riferimento alle misure recate dai commi 23 e seguenti
del medesimo articolo 1, si provvede a verificare la rispondenza
dell'indennita' di cui al comma 51 alle finalita' di tutela,
considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, allo
scopo di verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa,
quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dal
comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a
decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in
misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari
al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al
29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31
per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33
per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18
per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per
cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per
cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per
cento a decorrere dall'anno 2018».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale,
nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone
la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni,
comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il
condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione,
assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.
Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei
trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive,
esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel
caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro
procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o