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mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita'
previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste
dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce
accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,
ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste
dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma
48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le
spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da
euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle
inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione
dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS,
ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, e' riconosciuta un'indennita' ai
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le
seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di
monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo
complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di
20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati intervenuta nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di
almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro
mensilita' presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento del minimale
annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilita'
accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.