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periodo massimo di diritto della relativa indennita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
ridefinito nei seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2013:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni;
b) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi,
elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni
e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme derivanti
dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma
2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal
comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali
dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono inserite le
seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali,
con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da
parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite
dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del