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contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di finanziamento
dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni
agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota
applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli
apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della
gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «;
Assicurazione sociale per l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui al presente
articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che il
lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',
sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica
l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che
eventualmente si sia continuato a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo
la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica la
disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e), della legge
9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente occupazione
intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in
materia di indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola di cui
all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al
31 dicembre 2015, e' disciplinata nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2013: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari
o superiore a cinquanta anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2014: otto mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni,
quattordici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore
a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno
2015: dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a
cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o
superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici
mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione
negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il