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30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il contributo
addizionale di cui al comma 28 e' restituito, successivamente al
decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di
trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione
avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei
mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale
ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilita'
spettanti un numero di mensilita' ragguagliato al periodo trascorso
dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a
decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di
lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile
iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianita' aziendale negli
ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi
i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo
determinato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione di
continuita' o se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui
al comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche per le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o
dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di
lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto, fino al 31
dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui
all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al comma 31 non
e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in
conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni
presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12 milioni
di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento
collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al
comma 31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
Ģe-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla
quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime
contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai
sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi
maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile
ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale