Pagina 613 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

20
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al comma 25
non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori
delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 602, il contributo e' decurtato della quota di
riduzione di cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata
capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle
citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005. Qualora per i
lavoratori di cui al periodo precedente le suddette quote di
riduzione risultino gia' applicate, si potra' procedere,
subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo
periodo del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano
applicazione, ad un allineamento graduale alla nuova aliquota ASpI,
come definita dai commi 1 e seguenti, con incrementi annui pari allo
0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27
per cento per l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo
0,06 per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua ai sensi dell'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A decorrere dall'anno 2013 e
fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni
di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 dicembre di ogni anno precedente l'anno di riferimento,
tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del
relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni caso una
riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione
proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota
contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica
un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari
all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori
assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle
attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i periodi
contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di
quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma
27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.