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dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al
beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi
ricavati dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione relativa
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro
autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' di
cui al comma 1 puo' richiedere la liquidazione degli importi del
relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo,
ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro
impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilita' e'
riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui al comma 2
che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di
attivita' lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano
stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione
obbligatoria, e' liquidata un'indennita' di importo pari a quanto
definito nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta mensilmente per
un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di
contribuzione nell'ultimo anno, detratti i periodi di indennita'
eventualmente fruiti nel periodo.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le disposizioni
di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' e' sospesa d'ufficio
sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque giorni; al
termine del periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere
dal momento in cui era rimasta sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considerano assorbite, con
riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni
della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di cui ai commi da
1 a 24 concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma,
e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai contributi
di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di cui all'articolo 120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 361,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' le misure compensative