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per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita' medesima,
ove dovuta, e' ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il
dodicesimo mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti i
contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli
ultimi due anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono
utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la
normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente
versata.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai nuovi eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque anni,
l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo
massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennita'
eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai
trattamenti brevi di cui al comma 20 (mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai cinquantacinque
anni, l'indennita' e' corrisposta per un periodo massimo di diciotto
mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due
anni, detratti i periodi di indennita' eventualmente fruiti nel
medesimo periodo ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo giorno
successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la
domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi diritto devono,
a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in
via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di
spettanza del trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con
contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al comma 1 e'
sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi; al
termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi
l'indennita' riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al
nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un
nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al
comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in forma
autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto
beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio
dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da
tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da
lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento
dell'indennita' di un importo pari all'80 per cento dei proventi
preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o, se antecedente,
la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della