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1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi
di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data e'
istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di
fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i
lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci
lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria
adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo
indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457,
all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che
presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno
un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo
di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o
per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui
quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dal comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva
degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilita'
aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per il numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione mensile ed
e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia
pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione
mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al 75
per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25
per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso superare
l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma,
lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive
modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il prelievo
contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una riduzione del 15