Pagina 609 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

16
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e
rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi
dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro
dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo
davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da
depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della
decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in
primo grado per causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione
nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai
commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere
l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La
corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno,
termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi
dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a
64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle
udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ovvero minori entrate.
Art. 2
Ammortizzatori sociali