CHIARIMENTI
Si coglie l'occasione per evidenziare che, conformemente alle linee generali della normativa
vigente, alle pronunce giurisprudenziali e ai conseguenti indirizzi interpretativi del Ministero della
Solidarietà Sociale, anche per il diritto alla fruizione del congedo straordinario, conformemente a
quanto precisato per i permessi ex legge 104/92 con circolare n. 90/2007, non è più necessario
dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante
l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della
famiglia del portatore di handicap, debba prestargli assistenza.
Per assistenza continuativa ed esclusiva al disabile, inoltre, non deve intendersi necessariamente la
cura giornaliera, purché essa sia prestata con i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto
alle concrete esigenze del portatore di handicap, secondo quanto indicato con la circolare suddetta.
MODULISTICA
Sono in corso di aggiornamento e verranno a breve inseriti su "
modulistica on line
" i nuovi modelli
di domanda che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla sentenza della Corte
Costituzionale n.158/2007, e dei nuovi indirizzi programmatici del Ministero della Solidarietà
Sociale.
In particolare, i modelli hand 4 e hand 5 verranno rivisitati tenendo conto del diritto prioritario del
coniuge alla fruizione del congedo, dei criteri di sistematicità e adeguatezza nell'assistenza al
portatore di handicap e di autonomia privata e familiare nella scelta del soggetto che la presta.
E',inoltre, in corso di predisposizione un nuovo modello, denominato hand 6, per la richiesta del
congedo straordinario da parte del coniuge.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le sedi potranno riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti,
intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Il Direttore Generale
Crecco
Legge 104: anche il coniuge ha diritto ai congedi retribuiti per
l’assistenza al disabile
La Corte Costituzionale già con la Sentenza 233/2005 era intervenuta ed aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell’articolo 42 del D. lgs 151/2001 nella parte in cui prevedeva che, per la concessione
del congedo ai fratelli o alle sorelle, entrambi i genitori dovessero essere deceduti.
In quella sentenza aveva decretato quindi che il congedo dovesse essere concesso ai fratelli o alle
sorelle conviventi con il disabile, anche nel caso in cui i genitori fossero totalmente inabili.
Con quest’ultima sentenza (n. 158 del 18 aprile 2007) la stessa Corte si esprime di nuovo su un'altra
eccezione di legittimità costituzionale, sempre dell'articolo 42.
La norma, come noto, escludeva l’opportunità che il coniuge potesse fruire dei due anni di congedo
retribuito; la Corte censura in modo netto e inequivocabile questa esclusione affermando che: