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e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di
cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di
giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui
all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza
deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del
ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e
del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza,
nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa
udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e' a
cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle
parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non
puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con
cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da
51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma
49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i
requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da
depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento
opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai
quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il
giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i
successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica
certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima
della data fissata per la sua costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di
memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416
del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un
terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102,
secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice
fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone
che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e'
fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della
domanda principale il giudice ne dispone la separazione.