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articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di
quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di
quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito
territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo
comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al
secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle
seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo
periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il
regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle
ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,