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prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo
indeterminato».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in
essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di
lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva
partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare,
ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del
codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si
applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i
requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma
26 del presente articolo.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi
del presente comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni»
sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e
datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte
le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del
confronto con le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi