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corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco
dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».
27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi
professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel
senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni
coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In
caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali
non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui
gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di
parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In
caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto
con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una