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previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in
relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e
contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e
degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma
forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di cui
alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore
l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e'
proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura
variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e'
sostituita dalla seguente: «centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve
dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore