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Circolare INPS - Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito, 3 agosto 2007, n. 112
"Estensione del diritto al congedo di cui all' art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 al coniuge
convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità."
SOMMARIO:
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D.
L.gs 151/2001 nella parte in cui non prevede anche per il coniuge convivente con soggetto con
handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo indicato.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D. L.gs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in
cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il
coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo
indicato.
Secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo di cui trattasi deve essere riconosciuto in
via prioritaria al coniuge convivente con il soggetto gravemente disabile.
Ai fini dell'erogazione dell'indennità connessa alla fruizione del congedo di cui trattasi, si
forniscono le indicazioni che seguono.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Alla luce di quanto esposto, hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti
secondo il seguente ordine di priorità:
a)
coniuge
della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa:
b)
genitori
, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si
verifichi una delle seguenti condizioni:
?
il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,
?
il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
?
il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e nei
medesimi periodi, del congedo in esame.
In caso di
figli minorenni
la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di
convivenza.
In caso di
figli maggiorenni
il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza, ma a
condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.
Si ribadisce che il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno
degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia); non può
quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.
c)
Fratelli o sorelle -
alternativamente- conviventi con il soggetto portatore di handicap grave,
in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
2. il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col
coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una
delle seguenti situazioni:
?
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
?
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e
nei medesimi periodi del congedo in esame.