Pagina 56 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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è ora possibile l’estensione del diritto al congedo retribuito di due anni, di cui
all' art. 42, comma 5 DEL D. Lgs. 151/2001, anche al coniuge convivente di
persona colpita da handicap grave
.
La Corte Costituzionale infatti, con sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede - anche
a favore del coniuge convivente di persona colpita da grave handicap - il diritto di fruire del
congedo di cui trattasi.
Come si ricorderà, precedentemente quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo
retribuito di due anni solo i genitori di persone portatori di handicap grave oppure i fratelli o le
sorelle, conviventi con la persona con handicap, nel caso in cui entrambi i genitori fossero
deceduti o totalmente inabili.
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
A seguito del recente pronunciamento, hanno quindi titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori
dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a)
coniuge
della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
b)
genitori
, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una
delle seguenti condizioni:
o
il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
o
il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
o
il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e nei medesimi
periodi, del congedo in esame.
In caso di
figli minorenni
la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.
In caso di
figli maggiorenni
il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza ma a condizione che
l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.
Si ribadisce che il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari
in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia). Non può quindi essere utilizzato
contemporaneamente da entrambi
.
c)
Fratelli o sorelle –
alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si
verifichino le seguenti due condizioni:
o
entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
o
il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge oppure, laddove
sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
?
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
?
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi,
del congedo in esame.
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