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Congedi biennali retribuiti ai coniugi: istruzioni INPS
Con una importante
Sentenza
(la n. 158 del 18 aprile 2007) la
Corte Costituzionale
ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità) nella parte in cui non prevede la concessione del congedo retribuito di due anni anche al
coniuge della persona con handicap grave.
Come si ricorderà quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di due anni solo i
genitori di persone con handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi con la persona con
handicap, nel caso entrambi i genitori fossero deceduti o fossero totalmente inabili.
Dopo la Sentenza 158/2007, i congedi devono essere concessi - e in via prioritaria - anche al
coniuge. Per rendere effettivamente applicata la nuova disposizione si attendevano le istruzioni
operative degli Istituti previdenziali. L'INPS, con propria Circolare 112 del 3 agosto 2007, ha
provveduto a "recepire" le indicazioni della Corte Costituzione, fornendo al contempo altre
precisazioni di carattere generale.
L'INPS
riassume
le
condizioni
che
individuano
gli
aventi
diritto.
Il congedo retribuito di due anni spetta innanzitutto al
coniuge convivente
con la persona con
handicap grave. Tale beneficio spetta prioritariamente al coniuge e ciò comporta alcuni riflessi sugli
altri potenziali beneficiari nel caso in cui il disabile sia coniugato.
Inoltre il congedo retribuito spetta, in alternativa, ai
genitori
, naturali o adottivi e affidatari, del
portatore di handicap grave. Per i figli minorenni la fruizione del beneficio spetta anche in assenza
di convivenza, mentre per i figli maggiorenni il congedo viene riconosciuto anche in assenza di
convivenza, ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività. Tali
indicazioni valgono anche nel caso in cui il figlio non conviva con l'eventuale coniuge.
Se il figlio
convive con il coniuge
, lavoratore dipendente, quest'ultimo dovrà espressamente
rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo retribuito che, lo
ricordiamo, dura comunque due anni, anche frazionati, per ciascuna persona disabile.
Se il figlio convive con il coniuge che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi possono
essere richiesti dai genitori.
Infine il congedo retribuito, come già detto, spetta, alternativamente, ai
fratelli
o alle
sorelle
conviventi
con la persona con handicap grave. La condizione è che i entrambi i genitori siano
scomparsi o siano totalmente inabili.
Anche in questo caso se il fratello disabile convive con il coniuge, lavoratore dipendente,
quest'ultimo dovrà espressamente rinunciare a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi
del congedo retribuito di due anni.
Se invece il fratello
convive con il coniuge
che non lavora o che è lavoratore autonomo, i congedi
possono essere richiesti dai fratelli o dalle sorelle conviventi comunque dopo la scomparsa dei
genitori o in caso di loro inabilità totale.