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La Corte di Cassazione,
con la sentenza n. 17744
del 27 aprile 2009, ha
accolto il ricorso di tre
Dipendenti di una società
di marketing, condannati
sia in primo grado che in
appello per il reato di
“rivelazione di documenti
segreti”.
La
Suprema
Corte,
motivando la cassazione delle
sentenze di primo e di
secondo grado e stabilendo
l’assoluzione dei Dipendenti,
ha quindi sancito che
la
rivelazione del contenuto
di documenti segreti
costituisce reato solo se a
tale divulgazione ne
consegue un nocumento
per l’Azienda.
In pratica, se alla diffusione di notizie e dati aziendali –
cosa
ovviamente del tutto diversa e non attinente al Segreto
Bancario
– non segue un danno economico o di diversa
natura per la stessa Azienda (l’onere di provare il danno è a
carico dell’Impresa), il Dipendente non è perseguibile ai fini
dell’articolo 621 del Codice penale (“Rivelazione di documenti
segreti”).