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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
Sezione
VI
D
ISPOSIZIONI
PER
LE
INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE
E
LA METANIZZAZIONE
Art. 57.
Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche,
la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di
bunkeraggio
1. Al ?ne di garantire il contenimento dei costi e la si-
curezza degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro
delle misure volte a migliorare l?’ef?cienza e la competi-
tività nel settore petrolifero, sono individuati, quali infra-
strutture e insediamenti strategici ai sensi dell?’articolo 1,
comma 7, lettera
i)
, della legge 23 agosto 2004, n. 239:
a)
gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di
oli minerali;
b)
i depositi costieri di oli minerali come de?niti
dall?’articolo 52 del Codice della navigazione di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
c)
i depositi di carburante per aviazione siti all?’inter-
no del sedìme aeroportuale;
d)
i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferio-
re a metri cubi 10.000;
e)
i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità auto-
rizzata non inferiore a tonnellate 200;
f)
gli oleodotti di cui all?’articolo 1, comma 8, lettera
c)
, numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto spe-
ciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e
insediamenti strategici di cui al comma 1, le autorizzazio-
ni previste all?’articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto
2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, d?’intesa con le Regioni interessate.
3. L?’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a se-
guito di un procedimento unico svolto entro il termine di
centottanta giorni, nel rispetto dei principi di sempli?ca-
zione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedi-
mento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato
con i tempi sopra indicati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall?’articolo 26 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni,
concessioni, concerti, intese, nulla osta pareri o assensi
eventualmente previsti per le modi?che di cui all?’artico-
lo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono
rilasciate entro il termine di centottanta giorni.
5. Dopo il comma 4 dell?’articolo 18 della legge 28 gen-
naio 1994, n. 84, è inserito il seguente: ?“4
-bis
. Le con-
cessioni per l?’impianto e l?’esercizio dei depositi e stabi-
limenti di cui all?’articolo 52 del codice della navigazione
e delle opere necessarie per l?’approvvigionamento degli
stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto
2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.?”
6. La disposizione di cui al comma 5 non trova appli-
cazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
7. Al ?ne di ridurre gli oneri sulle imprese e migliorar-
ne la competitività economica sui mercati internazionali,
la sempli?cazione degli adempimenti, anche di natura
ambientale, di cui ai commi 3 e 4, nonché assicurare la
coerenza dei vincoli e delle prescrizioni con gli standard
comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, d?’in-
tesa con il Ministero dell?’Ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, promuove accordi di programma con
le amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, per la realizzazione delle
modi?che degli stabilimenti esistenti e per gli interventi
di boni?ca e ripristino nei siti in esercizio, necessari al
mantenimento della competitività dell?’attività produttiva
degli impianti industriali e degli stabilimenti di lavorazio-
ne e di stoccaggio di oli minerali strategici per l?’approv-
vigionamento energetico del Paese.
8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavora-
zione e di stoccaggio di oli minerali in depositi di oli mi-
nerali, le autorizzazioni ambientali già in essere in capo
ai suddetti stabilimenti, in quanto necessarie per l?’attività
autorizzata residuale, mantengono la loro validità ?no
alla naturale scadenza.
9. Nel caso di attività di reindustrializzazione dei siti di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa già in
atto possono continuare a essere eserciti senza necessità
di procedere contestualmente alla boni?ca, previa auto-
rizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate,
attestante la non compromissione di eventuali successivi
interventi di boni?ca, ai sensi dell?’articolo 242 del decre-
to legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
10. La durata delle nuove concessioni per le attività di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di cui all?’articolo 66 del
Codice della navigazione e all?’articolo 60 del relativo Re-
golamento di esecuzione è ?ssata in almeno dieci anni.
11. E?’ abrogato il decreto del Ministro delle ?nanze
6 marzo 1997, pubblicato nella
Gazzetta uf?ciale
n. 64
del 18 marzo 1997 recante ?“Disposizioni in materia di so-
stituzione del tracciante acetofenone nella benzina super
senza piombo con colorante verde?”.
12. Per gli interventi di metanizzazione di cui all?’arti-
colo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modi?cazioni, dalla legge 23 feb-
braio 2006, n. 51, i quali siano ancora in corso di esecu-
zione e non collaudati decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, i termini di
cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in eserci-
zio dell?’impianto.
13. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia
di accisa.
14. Con determinazione del Direttore dell?’Agenzia del-
le Dogane, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è consentito:
a)
la detenzione promiscua di più parti del medesimo
prodotto destinato per distinte operazioni di rifornimento;
b)
l?’utilizzo della bolletta doganale mensile che rie-
piloga le operazioni di bunkeraggio;