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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
predisposte dal Ministero dell?’istruzione, dell?’università
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell?’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Sezione
IV
A
LTRE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Art. 54.
Tecnologi a tempo determinato
1. Al ?ne di potenziare le attività di ricerca degli atenei
anche nello svolgimento di progetti di ricerca ?nanziati
dall?’Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici
e privati, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l?’ar-
ticolo 24 è inserito il seguente:
?“Art. 24
-bis
(Tecnologi a tempo determinato).
?—
1. Nell?’ambito delle risorse disponibili per la program-
mazione, al ?ne di svolgere attività di supporto tecnico e
amministrativo alle attività di ricerca, le università pos-
sono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo de-
terminato con soggetti in possesso almeno del titolo di
laurea ed eventualmente di una particolare quali?cazione
professionale in relazione alla tipologia di attività previ-
sta. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di
ateneo, le modalità di svolgimento delle attività predette.
2. I destinatari dei contratti sono scelti mediante pro-
cedure pubbliche di selezione disciplinate dalle univer-
sità, fermi restando l?’obbligo di pubblicità dei bandi, in
italiano e in inglese, sul sito dell?’ateneo e su quelli del
Ministero e dell?’Unione Europea. Il bando deve conte-
nere informazioni dettagliate sulle speci?che funzioni, i
diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenzia-
le, nonché sui requisiti di quali?cazione richiesti e sulle
modalità di valutazione delle candidature.
3. I contratti hanno durata minima di 18 mesi e sono
prorogabili per una sola volta e per un massimo di ul-
teriori tre anni. La durata complessiva degli stessi non
può in ogni caso essere superiore a cinque anni con la
medesima università. Restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modi?cazioni.
4. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei
contratti di cui al comma 1, in relazione ai titoli di studio
e all?’eventuale quali?cazione professionale richiesta, è
stabilito dalle università ed è determinato, in base ai re-
quisiti richiesti, tra un importo minimo e massimo pari
rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al
personale della categoria D posizione economica 3 ed EP
posizione economica 3 dei ruoli del personale tecnico-
amministrativo delle università. L?’onere del trattamento
economico è posto a carico dei fondi relativi ai progetti
di ricerca.
5. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo
a diritti in ordine all?’accesso ai ruoli del personale acca-
demico o tecnico-amministrativo delle università.?”.
Art. 55.
Misure di sempli?cazione in materia
di ricerca universitaria
1. Le disposizioni di cui all?’articolo 6, comma 11, del-
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche
ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra
questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e
previdenziale del personale strutturato degli enti di ricer-
ca stessi.
Sezione
V
D
ISPOSIZIONI
PER
IL
TURISMO
Art. 56.
Disposizioni per il settore turistico e per l?’EXPO
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono
apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 22, comma 2, al primo periodo sono
aggiunte, in ?ne, le seguenti parole: ?“e della promozione
di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le
principali imprese turistiche operanti nei territori interes-
sati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i
giovani, gli anziani e le persone con disabilità senza oneri
per la ?nanza pubblica?”;
b)
all?’articolo 27, comma 1, la lettera
c)
è soppressa.
2. I beni immobili con?scati alla criminalità organizza-
ta, individuati dall?’Agenzia nazionale per l?’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e con?scati
alla criminalità organizzata, che hanno caratteristiche tali
da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono
essere dati in concessione, a titolo oneroso, a cooperative
di giovani di età non superiore a 35 anni. Con decreto
del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,
di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro
dell?’interno, sono de?nite le modalità di costituzione del-
le cooperative, i criteri, i tempi e le forme per la presenta-
zione delle domande. Per l?’avvio e per la ristrutturazione
a scopi turistici dell?’immobile possono essere promossi
dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per
?nanziamenti a condizioni vantaggiose senza oneri per la
?nanza pubblica.
3. All?’articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modi?cazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, le parole: ?“al 4?” sono sostituite
dalle seguenti: ?“all?’11?”.