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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
c)
di effettuare le operazioni di rifornimento nell?’ar-
co delle ventiquattro ore con controllo a posteriori su base
documentale.
15. Dall?’attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bi-
lancio dello Stato.
Art. 58.
Modi?che al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono
apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 45, comma 6, dopo le parole: ?“com-
ma 3 del presente articolo?” sono aggiunte le seguenti: ?“,
nonché, i casi in cui, con l?’accordo dell?’impresa destina-
taria dell?’atto di avvio del procedimento sanzionatorio,
possono essere adottate modalità procedurali sempli?cate
di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.?”;
b)
all?’articolo 45, dopo il comma 6, è inserito il se-
guente: ?“6
-bis
. Nei casi di particolare urgenza l?’Autorità
per l?’energia elettrica e il gas può, d?’uf?cio, deliberare,
con atto motivato, l?’adozione di misure cautelari, anche
prima dell?’avvio del procedimento sanzionatorio.?”.
Capo II
D
ISPOSIZIONI
PER
LE
IMPRESE
E
I
CITTADINI MENO ABBIENTI
Art. 59.
Disposizioni in materia di credito d?’imposta
1. All?’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011,
n.70, convertito, con modi?cazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n.106, sono apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal
seguente: ?“L?’assunzione deve essere operata nei venti-
quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto?”;
b)
al comma 2 le parole: ?“nei dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto,?“ sono
sostituite dalle seguenti: ?“nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto?”;
c)
al comma 3 le parole: ?“alla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente decreto?” sono
sostituite dalle seguenti:?“alla data di assunzione.?”;
d)
al comma 6 le parole: ?“entro tre anni dalla data
di assunzione?” sono sostituite dalle seguenti: ?“entro due
anni dalla data di assunzione?”;
e)
al comma 7, lettera
a)
, le parole: ?“alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto?” sono sostituite dal seguente testo ?“alla data di
assunzione?”;
f)
dopo il comma 8 è inserito il seguente: ?“8
-bis
.
All?’attuazione del presente articolo si provvede nel li-
mite massimo delle risorse come individuate ai sensi del
comma 9; con provvedimento dell?’Agenzia delle entrate
sono dettati termini e modalità di fruizione del credito di
imposta al ?ne del rispetto del previsto limite di spesa.?”;
g)
al comma 9, al primo periodo le parole: ?“comma
precedente?” sono sostituite dalle seguenti: ?“comma 8?” e
sono soppressi gli ultimi tre periodi.
2. Le modi?che introdotte con il comma 1 hanno ef-
fetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con mo-
di?cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. All?’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, stru-
mentali e ?nanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 60.
Sperimentazione ?nalizzata alla proroga
del programma ?“carta acquisti?”
1. Al ?ne di favorire la diffusione della carta acqui-
sti, istituita dall?’articolo 81, comma 32, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popola-
zione in condizione di maggiore bisogno, anche al ?ne di
valutarne la possibile generalizzazione come strumento
di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimen-
tazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro
dell?’economia e delle ?nanze, sono stabiliti:
a)
i nuovi criteri di identi?cazione dei bene?ciari per
il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comu-
nitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permes-
so di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b)
l?’ammontare della disponibilità sulle singole carte
acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c)
le modalità con cui i comuni adottano la carta ac-
quisti come strumento all?’interno del sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre
2000, n. 328;
d)
le caratteristiche del progetto personalizzato di
presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all?’in-
clusione sociale, anche attraverso il condizionamento del
godimento del bene?cio alla partecipazione al progetto;
e)
la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
non può superare i dodici mesi;
f)
i ?ussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferi-
mento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai
?ni della valutazione della sperimentazione stessa.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a va-
lere sul Fondo di cui all?’articolo 81, comma 29, del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
di?cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell?’articolo 2 del decreto-legge
29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.