?— 22 ?—
Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
dell?’economia e delle ?nanze e con il Ministro dell?’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa
in sede di Conferenza uni?cata di cui all?’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano
nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è
trasmessa alla Conferenza uni?cata entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è
approvato entro i successivi 60 giorni.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realiz-
zazione di interventi di ammodernamento e recupero del
patrimonio scolastico esistente, anche ai ?ni della messa
in sicurezza degli edi?ci, e di costruzione e completamen-
to di nuovi edi?ci scolastici, da realizzare, in un?’ottica di
razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di
funzionamento, nel rispetto dei criteri di ef?cienza ener-
getica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favoren-
do il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche
attraverso i seguenti interventi:
a)
la ricognizione del patrimonio immobiliare pub-
blico, costituito da aree ed edi?ci non più utilizzati, che
possano essere destinati alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il
Ministero dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca,
l?’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
edi?ci non più utilizzati a ?ni militari, le regioni e gli enti
locali;
b)
la costituzione di uno o più fondi immobiliari
destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del pa-
trimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione
di strumenti ?nanziari immobiliari innovativi, articola-
ti anche in un sistema integrato nazionale e locale, per
l?’acquisizione e la realizzazione di immobili per l?’edilizia
scolastica;
c)
la messa a disposizione di beni immobili di pro-
prietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizza-
zione e dismissione in favore di soggetti pubblici o pri-
vati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già
esistenti o da edi?care e da destinare a nuove scuole;
d)
le modalità di compartecipazione facoltativa degli
enti locali.
3. In coerenza con le indicazioni contenute nel Piano,
il Ministero dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Mini-
stero dell?’ambiente e della tutela del territorio e del mare
promuovono, congiuntamente la stipulazione di appositi
accordi di programma, approvati con decreto dei mede-
simi Ministri, al ?ne di concentrare gli interventi sulle
esigenze dei singoli contesti territoriali e sviluppare utili
sinergie, promuovendo e valorizzando la partecipazione
di soggetti pubblici e privati.
4. Nella delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre
disciplinate le modalità e i termini per la veri?ca periodi-
ca delle fasi di realizzazione del Piano, in base al crono-
programma approvato e alle esigenze ?nanziarie, poten-
dosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti,
la diversa allocazione delle risorse ?nanziarie pubbliche
verso modalità di attuazione più ef?cienti.
5. Nelle more della de?nizione e approvazione del Pia-
no, al ?ne di assicurare il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia scola-
stica coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
a)
il CIPE, su proposta del Ministro dell?’istruzione,
dell?’università e della ricerca e del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, sentita la Conferenza uni?cata di
cui all?’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edi-
?ci scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edi?ci
scolastici, anche favorendo interventi diretti al risparmio
energetico e all?’eliminazione delle locazioni a carattere
oneroso, nell?’ambito delle risorse assegnate al Ministero
dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca dall?’artico-
lo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
pari a cento milioni di euro per l?’anno 2012.
b)
le disposizioni di cui all?’articolo 1, comma 626,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano an-
che nel triennio 2012/2014, con estensione dell?’ambito
di applicazione alle scuole primarie e dell?’infanzia, su-
bordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di ?nanza
pubblica.
6. Al ?ne di sempli?care le procedure relative alle ope-
razioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazio-
ne a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuo-
vi edi?ci con il collaudo dell?’opera e cessa per gli edi?ci
scolastici oggetto di permuta con l?’effettivo trasferimento
delle attività scolastiche presso la nuova sede;
7. Al ?ne di adeguare la normativa tecnica vigente agli
standard europei e alle più moderne concezioni di realiz-
zazione e impiego degli edi?ci scolastici, perseguendo al-
tresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei
costi, con decreto del Ministro dell?’istruzione, dell?’uni-
versità e della ricerca, di concerto con il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell?’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, sentita la Conferenza uni?-
cata di cui all?’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro,
contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità ur-
banistica, edilizia, anche con riferimento alle tecnologie
in materia di ef?cienza e risparmio energetico e produ-
zione da fonti energetiche rinnovabili, e didattica indi-
spensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento
adeguati e omogenei sul territorio nazionale.
8. All?’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, stru-
mentali e ?nanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edi?ci adibiti a istituzioni
scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca,
adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, misure di gestione, conduzione e ma-
nutenzione degli immobili ?nalizzate al contenimento
dei consumi di energia e alla migliore ef?cienza degli usi
?nali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga
all?’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai
contratti di servizio energia di cui al decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida