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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
b)
de?nizione, per ciascuna istituzione scolastica, di
un organico dell?’autonomia, funzionale all?’ordinaria atti-
vità didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausi-
liaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recu-
pero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di
programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;
c)
costituzione, previa intesa con la Conferenza uni-
?cata di cui all?’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche,
al ?ne di conseguire la gestione ottimale delle risorse
umane, strumentali e ?nanziarie;
d)
de?nizione di un organico di rete per le ?nalità
di cui alla lettera
c)
nonché per l?’integrazione degli alun-
ni diversamente abili, la prevenzione dell?’abbandono e il
contrasto dell?’insuccesso scolastico e formativo, specie
per le aree di massima corrispondenza tra povertà e di-
spersione scolastica;
e)
costituzione degli organici di cui alle lettere
b)
e
d)
, nei limiti previsti dall?’articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modi?ca-
zioni e integrazioni, sulla base dei posti corrispondenti a
fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un trien-
nio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti
provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le
esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati,
complessivamente, nel rispetto dell?’articolo 64 del decre-
to-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi?-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando
quanto previsto dall?’articolo 19, comma 7, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per
gli anni 2012 e successivi l?’accantonamento in presenza
di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.
3. Dall?’attuazione delle disposizioni del presente arti-
colo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della ?nanza pubblica.
Art. 51.
Potenziamento del sistema nazionale di valutazione
1. Nelle more della de?nizione di un sistema organico
e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche,
dell?’università, della ricerca e dell?’alta formazione ar-
tistica, musicale e coreutica, l?’INVALSI assicura, oltre
allo svolgimento dei compiti di cui all?’articolo 17 del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all?’ar-
ticolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazio-
nale di valutazione di cui all?’articolo 2, comma 4
-un-
devicies
, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modi?cazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10. A tale ?ne, in via sperimentale, l?’Invalsi
si avvale dell?’Agenzia per la diffusione di tecnologie
per l?’innovazione. Le Amministrazioni provvedono
all?’attuazione del presente comma con le risorse uma-
ne, strumentali e ?nanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della ?-
nanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività
ordinaria d?’istituto, alle rilevazioni nazionali degli ap-
prendimenti degli studenti, di cui all?’articolo 1, comma 5,
del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito,
con modi?cazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Art. 52.
Misure di sempli?cazione e promozione dell?’istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS
1. Con decreto del Ministro dell?’istruzione, dell?’uni-
versità e della ricerca, adottato di concerto con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell?’economia e delle ?nanze, d?’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome ai sensi dell?’articolo 3 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida
per conseguire i seguenti obiettivi:
a)
realizzare un?’offerta coordinata, a livello territo-
riale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti pro-
fessionali e di quelli di istruzione e formazione professio-
nale di competenza delle regioni;
b)
favorire la costituzione dei poli tecnico-profes-
sionali di cui all?’articolo 13 del decreto-legge 31 genna-
io 2007, n. 7, convertito, con modi?cazioni, dalla legge
2 aprile 2007, n. 40;
c)
promuovere la realizzazione di percorsi in appren-
distato, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell?’istruzione, dell?’univer-
sità e della ricerca, di concerto con il Ministro dell?’econo-
mia e delle ?nanze, adottato d?’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome ai sensi dell?’articolo 3 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono de?nite linee guida
per:
a)
realizzare un?’offerta coordinata di percorsi de-
gli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in
modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e
facilitare l?’integrazione delle risorse disponibili con la
costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in
ogni regione per la medesima area tecnologica;
b)
sempli?care gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS.
3. Le Amministrazioni provvedono all?’attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e ?-
nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della ?nanza pubblica.
Art. 53.
Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e
riduzione dei consumi e miglioramento dell?’ef?cienza
degli usi ?nali di energia
1. Al ?ne di garantire su tutto il territorio nazionale
l?’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimo-
nio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire
una riduzione strutturale delle spese correnti di funzio-
namento, il CIPE, su proposta del Ministro dell?’istru-
zione, dell?’università e della ricerca e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro