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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
Art. 39.
Soppressione del requisito di idoneità ?sica per avviare
l?’esercizio dell?’attività di autoriparazione
1. All?’articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, la lettera
c)
è soppressa.
Art. 40.
Soppressione del vincolo in materia di chiusura
domenicale e festiva per le imprese di pani?cazione di
natura produttiva
1. Il secondo periodo dell?’articolo 11, comma 13, della
legge 3 agosto 1999, n. 265, è soppresso.
Art. 41.
Sempli?cazione in materia
di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
1. L?’attività temporanea di somministrazione di ali-
menti e bevande in occasione di sagre, ?ere, manife-
stazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali
straordinari, è avviata previa segnalazione certi?cata di
inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi
dell?’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è
soggetta al possesso dei requisiti previsti dall?’articolo 71
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Art. 42.
Razionalizzazione delle misure di sostegno ?nanziario
per gli interventi conservativi sui beni culturali
1. All?’articolo 31 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: ?“2
-
bis
. L?’ammissione dell?’intervento autorizzato ai contribu-
ti statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli
organi del Ministero in base all?’ammontare delle risorse
disponibili, determinate annualmente con decreto mini-
steriale, adottato di concerto con il Ministero dell?’econo-
mia e delle ?nanze.?”.
Art. 43.
Sempli?cazioni in materia di veri?ca dell?’interesse
culturale nell?’ambito delle procedure di dismissione
del patrimonio immobiliare pubblico
1. Al ?ne di accelerare i processi di dismissione e va-
lorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di
cui all?’articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
all?’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
all?’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modi?cazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e agli articoli 307, comma 10, e 314 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto delle
esigenze di tutela del patrimonio culturale, con decreto
non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro dell?’eco-
nomia e delle ?nanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dall?’entrata in vigore del presente decreto, sono de?nite
modalità tecniche operative, anche informatiche, idonee
ad accelerare le procedure di veri?ca dell?’interesse cultu-
rale di cui all?’articolo 12, del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42, e successive modi?cazioni, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Le Amministrazioni provvedono all?’attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e ?-
nanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della ?nanza pubblica.
Art. 44.
Sempli?cazioni in materia di interventi di lieve entità
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell?’artico-
lo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente decre-
to, su proposta del Ministro per i beni e le attività cultu-
rali, d?’intesa con la Conferenza uni?cata, salvo quanto
previsto dall?’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono dettate disposizioni modi?cative e in-
tegrative al regolamento di cui all?’articolo 146, comma 9,
quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e successive modi?cazioni, al ?ne di rideterminare
e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché
allo scopo di operare ulteriori sempli?cazioni procedi-
mentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli artico-
li 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modi?cazioni.
2. All?’articolo 181, comma 1
-ter
, primo periodo, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le paro-
le: «la disposizione di cui al comma 1» sono aggiunte le
seguenti: «e al comma 1
-bis
, lettera
a)
».
Art. 45.
Sempli?cazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1
-bis
. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì con-
sentito quando è effettuato in attuazione di protocolli
d?’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell?’in-
terno o con i suoi uf?ci periferici di cui all?’articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che speci?cano la tipologia dei dati trattati e delle opera-
zioni eseguibili.»;
b)
all?’articolo 27, comma 1, è aggiunto, in ?ne, il
seguente periodo: ?“Si applica quanto previsto dall?’artico-
lo 21, comma 1
-bis
.?”;
c)
all?’articolo 34 è soppressa la lettera
g)
del com-
ma 1 ed è abrogato il comma 1
-bis
;
d)
nel disciplinare tecnico in materia di misure mi-
nime di sicurezza di cui all?’allegato B sono soppressi i
paragra? da 19 a 19.8 e 26.