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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
le, entro trenta giorni dall?’approvazione del bilancio dal
quale risulta che sono venute meno le condizioni per la
redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il ter-
mine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi sog-
getto interessato.?”.
2. All?’articolo 2477 del codice civile:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente: ?“L?’atto
costitutivo può prevedere, determinandone le competen-
ze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la
nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo
statuto non dispone diversamente, l?’organo di controllo è
costituito da un solo membro effettivo.?”;
b)
al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole:
?“del sindaco?” sono sostituite dalle seguenti: ?“dell?’organo
di controllo o del revisore?”;
c)
il quinto comma è sostituito dal seguente: ?“Nel
caso di nomina di un organo di controllo, anche mono-
cratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni.?”.
3. Salvo quanto stabilito dall?’articolo 195 del regio de-
creto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle
funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione
dell?’articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta
nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto
per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche
superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei ma-
gistrati ordinari.
4. L?’articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, è sostituito dal seguente: ?“Art.195 - (Disposizioni
speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si
applicano al presidente aggiunto della corte di cassazio-
ne, al presidente del tribunale superiore delle acque pub-
bliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di
cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassa-
zione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.?”.
Art. 36.
Privilegio dei crediti dell?’impresa artigiana
1. All?’articolo 2751
-bis
, primo comma, del codice civi-
le, il numero 5) è sostituito dal seguente:
?“5) i crediti dell?’impresa artigiana, de?nita ai sensi del-
le disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed
enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi
dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;?” .
Art. 37.
Comunicazione dell?’indirizzo
di posta elettronica certi?cata al registro delle imprese
1. Le imprese costituite in forma societaria che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno
ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica
certi?cata al registro delle imprese, provvedono a tale
comunicazione ai sensi dell?’articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con
modi?cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro il
30 giugno 2012.
Art. 38.
Sempli?cazione degli adempimenti
per la tenuta dei gas medicinali
1. All?’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «La persona re-
sponsabile di cui alla lettera
b)
del comma 1» sono inse-
rite le seguenti: «e di cui al comma 2
-bis
» e il secondo
periodo è sostituito dal seguente: ?“Con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mini-
stero della salute, sentita l?’AIFA, possono essere stabilite,
per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali,
deroghe al disposto di cui al primo periodo.».
2. All?’articolo 101, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2
-bis
. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le
funzioni di persona responsabile di depositi che trattano
esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal
soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:
a)
abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al
decreto del Ministro dell?’università e della ricerca scien-
ti?ca e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea
magistrale, di cui al decreto del Ministro dell?’istruzione,
dell?’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ap-
partenente a una delle classi di seguito speci?cate:
I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistra-
le in biotecnologie industriali;
II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistra-
le in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magi-
strale in ingegneria chimica;
b)
abbia conseguito una laurea di cui al decreto del
Ministro dell?’università e della ricerca scienti?ca e tecno-
logica 3 novembre 1999, n. 509, e al decreto del Ministro
dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito
speci?cate, a condizione che siano stati superati gli esami
di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:
I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in
biotecnologie;
II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegne-
ria industriale;
III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scien-
ze e tecnologie chimiche;
IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scien-
ze e tecnologie farmaceutiche;
c)
abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non
continuativi, successivamente all?’entrata in vigore del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di di-
rettore tecnico di magazzino di distribuzione all?’ingrosso
o di deposito di gas medicinali;
2
-ter
. Sono comunque fatte salve le situazioni regolar-
mente in atto alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal com-
ma 1, lettera
b)
, e dal comma 2
-bis
).?”.