Pagina 534 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

?— 19 ?—
Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
Art. 46.
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici
vigilati dal Ministero della difesa e di Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti
1. Con uno o più regolamenti da emanare, entro novan-
ta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, ai sensi dell?’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e la sempli?cazione e dell?’eco-
nomia e delle ?nanze, sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale, si può proce-
dere alla trasformazione in soggetti di diritto privato se-
condo quanto previsto dell?’articolo 2, comma 634, lettere
b)
ed
f)
, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli enti
pubblici non economici vigilati dal Ministero della dife-
sa, senza nuovi o maggiori oneri per la ?nanza pubblica.
2. Anche al ?ne di assicurare il necessario coordina-
mento delle associazioni dei consumatori ed utenti in me-
rito all?’attuazione delle disposizioni di sempli?cazione
procedimentale e documentale nelle pubbliche ammini-
strazioni di cui all?’articolo 136, comma 4, lettera
h)
, del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, di cui al mede-
simo articolo, non si applicano le vigenti norme in mate-
ria di soppressione degli organi collegiali e di riduzione
dei relativi componenti, fatti salvi i risparmi di spesa già
conseguiti ed il carattere gratuito dei relativi incarichi.
T
ITOLO
II
D
ISPOSIZIONI
IN MATERIA DI
SVILUPPO
Capo I
N
ORME
IN
MATERIA
DI
AGENDA
DIGITALE
E
SVILUPPO
DEI
SETTORI
DELLA
INNOVAZIONE
,
RICERCA
E
ISTRUZIONE
,
TURISMO
E
INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE
Sezione
I
I
NNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Art. 47.
Agenda digitale italiana
1. Nel quadro delle indicazioni dell?’agenda digitale eu-
ropea, di cui alla comunicazione della Commissione eu-
ropea COM (2010) 245 de?nitivo/2 del 26 agosto 2010,
il Governo persegue l?’obiettivo prioritario della moder-
nizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione,
cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a
favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi di-
gitali innovativi, a potenziare l?’offerta di connettività a
larga banda, a incentivare cittadini e imprese all?’utilizzo
di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità
industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e
servizi innovativi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazio-
ne e la sempli?cazione, il Ministro per la coesione terri-
toriale, il Ministro dell?’istruzione, dell?’università e della
ricerca e il Ministro dell?’economia e delle ?nanze, è isti-
tuita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della ?nanza
pubblica, una cabina di regia per l?’attuazione dell?’agenda
digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti
alle medesime ?nalità da parte di regioni, province auto-
nome ed enti locali.
Sezione
II
D
ISPOSIZIONI
IN MATERIA DI UNIVERSITÀ
Art. 48.
Dematerializzazione di procedure
in materia di università
1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l?’articolo 5, è
inserito il seguente:
?“Art. 5
-bis
. 1. Le procedure di iscrizione alle università
sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Mi-
nistero dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca cura
la costituzione e l?’aggiornamento di un portale unico, al-
meno in italiano e in inglese, tale da consentire il reperi-
mento di ogni dato utile per l?’effettuazione della scelta da
parte degli studenti.
2. A decorrere dall?’anno accademico 2013-2014, la
verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami,
di pro?tto e di laurea, sostenuti dagli studenti universi-
tari avviene esclusivamente con modalità informatiche
senza nuovi o maggiori oneri a carico della ?nanza pub-
blica. Le università adeguano conseguentemente i propri
regolamenti.?”.
2. All?’attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e ?nanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a cari-
co della ?nanza pubblica.
Art. 49.
Misure di sempli?cazione e funzionamento
in materia di università
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate
le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 2:
1) al comma 1, lettera
m)
, secondo periodo, tra la
parola: ?“durata?” e la parola: ?“quadriennale?” è inserita la
seguente: ?“massima?”;
2) al comma 1, lettera
p)
, le parole: ?“uno effettivo
e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzio-
nari del Ministero stesso?” sono sostituite dalle seguenti:
?“uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero
dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca?”;
3) al comma 9: al primo periodo, tra le parole:
?“organi collegiali?” e: ?“delle università?” sono inserite le
seguenti: ?“e quelli monocratici elettivi?”;