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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
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9-2-2012
dall?’articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, senza oneri aggiuntivi per la ?nanza pubblica.
2. I commi 313, 314 e 315 dell?’articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. All?’articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, il periodo da ?“Restano ferme le norme?” ?no
alla ?ne del comma è sostituito dal seguente: ?“Una per-
centuale del dieci per cento del Fondo per gli investimen-
ti nella ricerca scienti?ca e tecnologica (FIRST), di cui
all?’articolo 1 comma 870, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è destinata a interventi in favore di ricercatori di
età inferiore a 40 anni, secondo procedure stabilite con
decreto del Ministro dell?’istruzione, dell?’università e del-
la ricerca.?”.
Art. 32.
Misure di sempli?cazione delle procedure istruttorie,
valutative, di spesa e di controllo nel settore della
ricerca
1. Al ?ne di ?nanziare con risorse nazionali progetti
a esclusiva ricaduta nazionale valutati positivamente in
sede comunitaria ma non ammessi al relativo ?nanzia-
mento, il Ministero dell?’istruzione, dell?’università e della
ricerca, sulla base di un avviso pubblico di presentazione
di speci?che domande di ?nanziamento e ?no alla con-
correnza delle risorse stanziate per tali ?nalità, prende
atto dei risultati delle valutazioni effettuate e delle gra-
duatorie adottate in sede comunitaria. Nel predetto avviso
pubblico può essere de?nita la priorità degli interventi,
anche in relazione alla coerenza degli stessi con le strate-
gie nazionali.
2. Al ?ne di consentire la sempli?cazione delle proce-
dure di utilizzazione del Fondo per gli investimenti nella
ricerca scienti?ca e tecnologica, all?’articolo 1 della leg-
ge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modi?cazioni:
a)
il comma 872 è sostituito dal seguente:
?“872. In coerenza con gli indirizzi del Programma na-
zionale della ricerca, il Ministro dell?’istruzione, dell?’uni-
versità e della ricerca con proprio decreto di concerto con
il Ministro dell?’economia e delle ?nanze provvede alla ri-
partizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumen-
ti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando
una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità
complessive del fondo al ?nanziamento degli interventi
svolti nel quadro di programmi dell?’Unione europea o di
accordi internazionali.?”;
b)
il comma 873 è sostituito dal seguente:
?“873. Il Ministro dell?’istruzione, dell?’università e
della ricerca, con decreto di natura non regolamentare,
de?nisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e
gestione del fondo cui al comma 870 per la concessione
delle agevolazioni per la ricerca di competenza del Mi-
nistero dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca, al
?ne di garantire la massima ef?cacia e omogeneità degli
interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la ?nanza
pubblica?”.
3. Gli oneri delle commissioni tecnico scienti?che o
professionali di valutazione e controllo dei progetti di ri-
cerca gravano sul Fondo medesimo o nell?’ambito delle
risorse impegnate per gli stessi progetti, senza ulteriori
oneri a carico della ?nanza pubblica.
Art. 33.
Aspettativa per attribuzione di grant comunitari
o internazionali e sempli?cazioni per la ricerca
1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ri-
cercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università
che, in seguito all?’attribuzione di grant comunitari o in-
ternazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso
l?’ente di appartenenza, è collocato in aspettativa senza
assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata del
grant. Lo svolgimento dell?’attività di ricerca inerente il
grant e la relativa retribuzione vengono regolati dall?’en-
te mediante un contratto di lavoro a tempo determinato.
La retribuzione massima spettante al ricercatore rimane a
carico del grant comunitario o internazionale e non può
eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenen-
te alla fascia di ricercatore più elevata del pro?lo di ricer-
catore degli enti pubblici di ricerca.
2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ri-
cercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università
che, in seguito all?’attribuzione di grant comunitari o in-
ternazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso
soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o inter-
nazionali si applica l?’articolo 23
-bis
del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi?cazioni.
Sezione
VII
A
LTRE DISPOSIZIONI DI
SEMPLIFICAZIONE
Art. 34.
Riconoscimento dell?’abilitazione delle imprese esercenti
attività di installazione, ampliamento e manutenzione
degli impianti negli edi?ci
1. L?’abilitazione delle imprese di cui all?’articolo 3, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 genna-
io 2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte
le tipologie di edi?ci indipendentemente dalla destinazio-
ne d?’uso.
Art. 35.
Disposizioni in materia di controllo societario e di
trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati
ordinari
1. L?’articolo 2397, terzo comma, del codice civile è so-
stituito dal seguente:
?“Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorro-
no le condizioni per la redazione del bilancio in forma
abbreviata ai sensi dell?’articolo 2435
-bis
, le funzioni del
collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico,
scelto tra i revisori legali iscritti nell?’apposito registro.
L?’assemblea provvede alla nomina del collegio sindaca-