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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
tecipanti alla compagine dimostrino di poter surrogare il
soggetto rinunciatario o escluso per motivazioni di carat-
tere economico-?nanziario senza alterare la qualità e il
valore del progetto, garantendo il raggiungimento degli
obiettivi dichiarati.
3
-quater
. Nella fase attuativa del progetto, il comita-
to tecnico-scienti?co di cui all?’articolo 7 può valutare la
rimodulazione del progetto medesimo per variazioni rile-
vanti, superiori al predetto limite del venti per cento e non
eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di
motivazioni tecnico-scienti?che o economico-?nanziarie
di carattere straordinario.
3
-quinquies
. Sulle richieste di rimodulazione di ele-
menti o contenuti progettuali di secondaria entità, non
rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 3
-ter
e 3
-quater
,
il Ministero dell?’istruzione, dell?’università e della ricerca
provvede direttamente, acquisito il parere dell?’esperto in-
caricato nei casi più complessi.
3
-sexies
. La domanda di rimodulazione del progetto,
nel caso di indicazione di sostituzione nelle attività fa-
centi capo al soggetto rinunciatario o escluso, è presen-
tata dai partecipanti o dal soggetto capo?la entro trenta
giorni dall?’accertamento formale, da parte del Ministero,
della rinuncia o esclusione per motivazioni di carattere
economico-?nanziario.
3
-septies
. Sono inoltre considerati soggetti ammissibili
i soggetti individuati come tali dai regolamenti comuni-
tari, relativamente alle attività svolte nel quadro di pro-
grammi dell?’Unione europea o di accordi internazionali.
3
-octies
. Le variazioni del progetto senza aumento di
spesa approvate in ambito comunitario o internazionale
sono automaticamente recepite in ambito nazionale.?”;
b)
all?’articolo 3, comma 1, lettera
a)
, numero 2),
sono inserite, in ?ne, le seguenti parole:?“, nonché sulla
base di progetti co?nanziati dall?’Unione europea a segui-
to di bandi internazionali di ricerca industriale?”;
c)
all?’articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: ?“spese ammis-
sibili,?” sono inserite le seguenti: ?“ivi comprese, con ri-
ferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi
dell?’Unione europea o di accordi internazionali, quelle
per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordi-
namento generale del progetto,?”;
2) al comma 4 è aggiunto in ?ne il seguente pe-
riodo: ?“Una quota non inferiore al 15 per cento delle di-
sponibilità complessive del Fondo agevolazioni ricerca
è comunque destinata al ?nanziamento degli interventi
svolti nel quadro di programmi dell?’Unione europea o di
accordi internazionali.?”;
d)
all?’articolo 7, dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti:
?“4
-bis
. La valutazione
ex ante
degli aspetti tecnico-
scienti?ci dei progetti o programmi presentati di cui al
comma 1 e il parere di cui al comma 2 non sono richie-
sti per i progetti già selezionati nel quadro di programmi
dell?’Unione europea o di accordi internazionali co?nan-
ziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali
di ricerca. I progetti sono ammessi al ?nanziamento ?no
alla concorrenza delle risorse disponibili nell?’ambito del
riparto del Fondo agevolazioni ricerca.
4
-ter
. Al ?ne di accelerare l?’
iter
di valutazione dei pro-
getti di ricerca industriale presentati ai sensi del presente
decreto legislativo e di snellire le procedure di controllo
e di spesa, le imprese industriali, anche nelle forme asso-
ciate di cui all?’articolo 4, possono, in alternativa alle pro-
cedure ordinarie e con oneri a proprio carico, veri?care
e attestare il possesso dei requisiti di af?dabilità econo-
mico-?nanziaria, ovvero la regolare rendicontazione am-
ministrativo-contabile delle attività svolte, attraverso una
relazione tecnica e un?’attestazione di merito rilasciata in
forma giurata e sotto esplicita dichiarazione di responsa-
bilità da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di
cui all?’articolo 1, comma 1, lettera
g)
, del decreto legisla-
tivo 27 gennaio 2010, n. 39. Su tali relazioni e attestazioni
sono effettuate veri?che a campione.
4
-quater
. Al ?ne di favorire la realizzazione di proget-
ti e attività di ricerca, in un?’ottica di merito di proget-
to, in caso di insuf?ciente possesso dei previsti requisiti
economico-?nanziari da parte delle imprese proponenti,
l?’ammissibilità alle agevolazioni è comunque possibile
sulla base della produzione di una polizza di garanzia a
copertura dell?’intero ammontare dell?’agevolazione e di
speci?ci accordi con una o più imprese utilizzatrici ?nale
dei risultati del progetto ovvero nelle forme dell?’avvali-
mento concesso da altro soggetto partecipante alla com-
pagine in possesso dei necessari requisiti. In tal caso, la
certi?cazione della rispondenza deve riguardare le sole
imprese indicate per lo sfruttamento industriale dei risul-
tati della ricerca.
4
-quinquies
. Nell?’ipotesi di cui al comma 4
-quater
,
la relazione tecnica contiene una compiuta analisi delle
principali caratteristiche del progetto, con speci?ci appro-
fondimenti dedicati alle prospettive industriali dello stes-
so e degli accordi stipulati tra il soggetto proponente e gli
utilizzatori ?nali del risultato della ricerca.
4
-sexies
. Nelle procedure in cui la concessione degli
incentivi è anche subordinata al positivo esito di sopral-
luoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento
può avvenire nella fase successiva all?’ammissione alle
agevolazioni, ed ai ?ni della procedura valutativa l?’am-
ministrazione si avvale delle sole risultanze documentali,
nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di
garanzia. L?’esito negativo di tali veri?che successive as-
sume natura di condizione risolutiva del rapporto e di re-
voca dell?’agevolazione, con recupero del ?nanziamento
concesso.
4
-septies
. Con decreto del Ministro dell?’istruzione,
dell?’università e della ricerca sono de?nite modalità di
attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.?”.
Art. 31.
Misure di sempli?cazione in materia di ricerca di base
1. Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al
?ne di assicurare la sempli?cazione e l?’accelerazione del-
le procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le
veri?che scienti?che, amministrative e contabili relative
ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclu-
sivamente al termine degli stessi. Il costo delle valutazioni
scienti?che
ex post
grava per intero sui fondi destinati al
?nanziamento dei progetti, nel rispetto di quanto previsto