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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
b)
al comma 6, dopo le parole: ?“i castagneti da frutto
in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d?’ar-
boricoltura da legno di cui al comma 5?” sono inserite le
seguenti: ?“ivi comprese, le formazioni forestali di origine
arti?ciale realizzate su terreni agricoli a seguito dell?’ade-
sione a misure agro ambientali promosse nell?’ambito del-
le politiche di sviluppo rurale dell?’Unione europea una
volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi
agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi
di forestazione, naturale o arti?ciale, oggetto di recupe-
ro a ?ni produttivi?” e, in ?ne, sono aggiunte le seguenti:
?“non identi?cabili come pascoli, prati o pascoli arborati.?”.
Art. 27.
Esercizio dell?’attività di vendita diretta
1. All?’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, il primo periodo è sostituito dal
seguente:
?“2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma iti-
nerante è soggetta a comunicazione al comune del luo-
go ove ha sede l?’azienda di produzione e può essere ef-
fettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione.?”.
Art. 28.
Modi?che relative alla movimentazione aziendale
dei ri?uti e al deposito temporaneo
1. All?’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9
-bis
. La
movimentazione dei ri?uti tra fondi appartenenti alla me-
desima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo
la pubblica via, non è considerata trasporto ai ?ni del
presente decreto qualora risulti comprovato da elemen-
ti oggettivi ed univoci che sia ?nalizzata unicamente al
raggiungimento del luogo di messa a dimora dei ri?uti in
deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia supe-
riore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto
la movimentazione dei ri?uti effettuata dall?’imprenditore
agricolo di cui all?’articolo 2135 del codice civile dai pro-
pri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della
cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia ?nalizzata
al raggiungimento del deposito temporaneo.».
2. All?’articolo 183, comma 1, lettera
bb)
, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «nel luo-
go in cui gli stessi sono prodotti» sono inserite le seguen-
ti: «o, per gli imprenditori agricoli di cui all?’articolo 2135
del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità
giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono
soci».
Art. 29.
Disposizioni a favore del settore bieticolo-saccarifero
1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo
saccarifero, ai sensi dell?’articolo 2, comma 3, del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modi?cazio-
ni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successivamente
approvati dal Comitato interministeriale istituito in base
all?’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del
2006, rivestono carattere di interesse nazionale anche ai
?ni della de?nizione e del perfezionamento dei processi
autorizzativi e dell?’effettiva entrata in esercizio.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Comitato interministeriale di cui al
comma 1 dispone le norme idonee nel quadro delle com-
petenze amministrative regionali atte a garantire l?’esecu-
tività dei progetti suddetti, nomina, nei casi di particola-
re necessità, ai sensi dell?’articolo 20 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario
ad
acta
per l?’attuazione degli accordi de?niti in sede regio-
nale con coordinamento del Comitato interministeriale.
Al Commissario non spettano compensi e ad eventuali
rimborsi di spese si provvede nell?’ambito delle risorse
destinate alla realizzazione dei progetti.
Sezione
VI
D
ISPOSIZIONI DI
SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA DI
RICERCA
Art. 30.
Misure di sempli?cazione in materia
di ricerca internazionale e di ricerca industriale
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono
apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 2, dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti:
?“3
-bis
. Ai ?ni della sempli?cazione dei rapporti istrut-
tori e di gestione dei progetti di ricerca, per ciascun pro-
getto i partecipanti possono individuare tra di loro un
soggetto capo?la. Il ricorso a tale soluzione organizzativa
è incentivato secondo modalità e criteri ?ssati ai sensi
dell?’articolo 6, comma 2. Il soggetto capo?la assolve i
seguenti compiti:
a)
rappresenta le imprese ed enti partecipanti nei
rapporti con l?’amministrazione che concede le agevola-
zioni, anche ai ?ni dell?’avvalimento e della garanzia dei
requisiti;
b)
ai ?ni dell?’accesso alle agevolazioni, presenta in
nome proprio e per conto delle altre imprese ed enti par-
tecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali
variazioni degli stessi;
c)
richiede, in nome proprio e per conto delle impre-
se ed enti che realizzano i progetti e gli interventi, le ero-
gazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare
esecuzione dei progetti e degli investimenti stessi nonché
delle eventuali variazioni;
d)
effettua il monitoraggio periodico sullo svolgi-
mento del programma.
3
-ter
. È consentita la variazione non rilevante dei pro-
getti di ricerca industriale, in termini soggettivi nel limi-
te del venti per cento dei soggetti che rappresentano il
raggruppamento proponente, in qualsiasi forma giuridi-
ca organizzato e fatto salvo il minimo di uno, oppure in
termini oggettivi di rappresentanza partecipativa ?no al
limite del venti per cento del valore del progetto, in fase
di valutazione preventiva degli stessi ai ?ni dell?’ammis-
sione al ?nanziamento, nel caso in cui altri soggetti par-