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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
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33
9-2-2012
mare, l?’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coor-
dinandosi con gli uf?ci di vigilanza del Ministero dello
sviluppo economico.?”;
d)
all?’articolo 109 sono apportate le seguenti
modi?cazioni:
1) al comma 2, le parole da: ?“è rilasciata?” a:
?“smaltimento alternativo?” sono sostituite dalle seguenti:
?“è rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli inter-
venti ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi
31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per
i quali è rilasciata dal Ministero dell?’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare,?”;
2) al comma 3, dopo la parola ?“autorizzazione?” è
inserita la seguente ?“regionale?”;
e)
all?’articolo 216
-bis
, comma 7, dopo il primo pe-
riodo è inserito il seguente: ?“Nelle more dell?’emanazione
del decreto di cui al primo periodo, le autorità competenti
possono autorizzare, nel rispetto della normativa comuni-
taria, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche
in deroga all?’allegatoA, tabella 3, del decreto ministeriale
16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabili-
ti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/
PCT.?”;
f)
all?’articolo 228, dopo il comma 3, è inserito il se-
guente: ?“3
-bis
. I produttori e gli importatori di pneumati-
ci o le loro eventuali forme associate determinano annual-
mente l?’ammontare del rispettivo contributo necessario
per l?’adempimento, nell?’anno solare successivo, degli ob-
blighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 otto-
bre di ogni anno, al Ministero dell?’ambiente e della tutela
del territorio e del mare anche speci?cando gli oneri e
le componenti di costo che giusti?cano l?’ammontare del
contributo. Il Ministero dell?’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
e chiarimenti al ?ne di disporre della completezza delle
informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio por-
tale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E?’ fatta salva la facoltà di procedere nell?’anno solare in
corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli
importatori di pneumatici o le rispettive forme associate,
del contributo richiesto per l?’anno solare in corso.?”;
g)
all?’articolo 268, comma 1, alla lettera
o)
le parole:
?“per le piattaforme off-shore, l?’autorità competente è il
Ministero dell?’ambiente e della tutela del territorio;?” sono
soppresse, e alla lettera
p)
le parole da: ?“per le piattafor-
me?” alle parole ?“gas naturale liquefatto off-shore;?” sono
soppresse;
h)
all?’articolo 281, dopo il comma 5, è inserito il
seguente: ?“5
-bis
Le integrazioni e le modi?che degli al-
legati alle norme in materia di tutela dell?’aria e della ri-
duzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto
sono adottate con decreto del Ministro dell?’ambiente e
della tutela del territorio e del mare , di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza uni?-
cata di cui all?’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.?”;
i)
all?’allegato VIII alla parte seconda del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 è inserito
il seguente: ?“1.4
-bis
terminali di rigassi?cazione e altri
impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;?”.
Sezione
V
S
EMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 25.
Misure di sempli?cazione per le imprese agricole
1. Al ?ne di sempli?care e accelerare i procedimenti
amministrativi per l?’erogazione agli aventi diritto di aiuti
o contributi previsti dalla normativa dell?’Unione europea
nell?’ambito della Politica agricola comune, l?’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l?’acquisi-
zione delle informazioni necessarie, utilizza senza oneri,
secondo i protocolli standard previsti nel sistema pub-
blico di connettività, anche le banche dati informatiche
dell?’Agenzia delle entrate, dell?’INPS e delle Camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le mo-
dalità di applicazione delle misure di sempli?cazione pre-
viste dal presente comma sono de?nite con apposite con-
venzioni tra l?’AGEA e le amministrazioni sopra indicate
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fa-
scicolo aziendale elettronico di cui all?’articolo 9 del de-
creto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 503, e all?’articolo 13, del decreto legislativo 29 mar-
zo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche
amministrazioni per i rapporti che il titolare della azien-
da agricola instaura ed intrattiene con esse. Le modali-
tà operative per la consultazione del fascicolo aziendale
elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono
de?nite con decreto del Ministro delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la sempli?cazione, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All?’articolo 3, comma 5
-quinquies
, del decreto-leg-
ge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modi?cazio-
ni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il
seguente periodo: ?“Gli organismi pagatori, al ?ne della
compiuta attuazione del presente comma, predispongono
e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche
informatiche, e le circolari applicative correlate.?”.
Art. 26.
De?nizione di bosco e di arboricoltura da legno
1. All?’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, sono apportate le seguenti modi?cazioni:
a)
al comma 3, lettera
c)
, dopo le parole: ?“la conti-
nuità del bosco?” sono aggiunte, in ?ne, le seguenti: ?“non
identi?cabili come pascoli, prati e pascoli arborati?”;