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Supplemento ordinario n. 27/L
alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale -
n
.
33
9-2-2012
Art. 21.
Responsabilità solidale negli appalti
1. L?’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:
?“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il commit-
tente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido
con l?’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazio-
ne dell?’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di ?ne rap-
porto, nonché i contributi previdenziali e i premi assi-
curativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo
per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
dell?’inadempimento.?”.
Art. 22.
Modi?che alla normativa per l?’adozione delle delibere
CIPE e norme di salvaguardia delle procedure in corso
per la stipula dei contratti di programma con le Società
di gestione aeroportuali
1. All?’articolo 41, comma 4, del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modi?cazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguen-
ti modi?cazioni:
a)
le parole: ?“delle opere pubbliche?” sono sostituite
dalle seguenti: ?“dei progetti e dei programmi di interven-
to pubblico?”;
b)
le parole: ?“relativamente ai progetti di opere pub-
bliche?” sono soppresse;
c)
le parole: ?“il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti?” sono sostituite dalle seguenti: ?“il Ministro propo-
nente, sentito il Segretario del CIPE,?”.
2. Il recepimento della direttiva 2009/12/CE in materia
di diritti aeroportuali, di cui al Capo II, articoli da 71 a
82, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, fa comun-
que salvo il completamento delle procedure in corso vol-
te alla stipula dei contratti di programma con le società
di gestione aeroportuali, ai sensi degli articoli 11
-nonies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modi?cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e 17, comma 34
-bis
, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 79, convertito, con modi?cazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102. Tali procedure devono concludersi entro e
non oltre il 31 dicembre 2012 e, comunque, la durata dei
contratti di programma stipulati secondo quanto disposto
nel primo periodo è ?ssata nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria in materia e dei rispettivi modelli
tariffari.
3. La misura dei diritti aeroportuali stabilita nei con-
tratti di programma stipulati anteriormente all?’entrata in
vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, può esse-
re determinata secondo le modalità di cui al capo II del
decreto medesimo alla scadenza dei contratti stessi.
Sezione
IV
S
EMPLIFICAZIONI
IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 23.
Autorizzazione unica in materia ambientale
per le piccole e medie imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di auto-
rizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3
-bis
del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al ?ne di sem-
pli?care le procedure e ridurre gli oneri per le PMI, anche
sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli
oneri amministrativi di cui all?’articolo 25 del decreto-leg-
ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi?cazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autoriz-
zato ad emanare un regolamento ai sensi dell?’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell?’ambiente e della tutela territorio e del
mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la
sempli?cazione e del Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza uni?cata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l?’autorizza-
zione unica ambientale e a sempli?care gli adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quan-
to previsto dagli articoli 20, 20
-bis
e 20
-ter
, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modi?cazioni:
a)
l?’autorizzazione sostituisce ogni atto di comuni-
cazione, noti?ca ed autorizzazione previsto dalla legisla-
zione vigente in materia ambientale;
b)
l?’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da
un unico ente;
c)
il procedimento deve essere improntato al princi-
pio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi
in relazione alla dimensione dell?’impresa e al settore di
attività, nonché all?’esigenza di tutela degli interessi pub-
blici e non dovrà comportare l?’introduzione di maggiori
oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento
sono identi?cate le norme, anche di legge, regolatrici dei
relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di en-
trata in vigore del medesimo regolamento.
Art. 24.
Modi?che alle norme in materia ambientale
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-
portate le seguenti modi?cazioni:
a)
all?’articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le
parole: ?“titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data?”
sono inserite le seguenti: ?“, anche ai ?ni delle eventuali
relative proroghe?”;
b)
all?’articolo 10, comma 1, secondo periodo, la pa-
rola ?“richiesta?” è sostituita dalla seguente: ?“rilasciata?”;
c)
all?’articolo 29
-decies
, comma 1, è aggiunto, in
?ne, il seguente periodo: ?“Per gli impianti localizzati in